Art. 14.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    Tutti  i  dottorandi  hanno l'obbligo di svolgere le attivita' di
studio e di ricerca programmate annualmente dal collegio dei docenti,
a pena di esclusione dal corso.
    E'  fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del
dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi:
      laurea;
      master universitario;
      altro dottorato;
      scuole di specializzazione.
    La  frequenza  del  corso  di  dottorato  puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
      a) maternita';
      b) grave e documentata malattia.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
      1) giudizio  negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
      2)   attivita'   lavorativa  svolta  dal  dottorando  senza  la
preventiva autorizzazione del collegio dei docenti;
      3) assenze prolungate ed ingiustificate.
    Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo   al   borsista   della   restituzione  dei  ratei  percepiti
nell'ultimo anno di corso.