Art. 14. Obblighi e diritti dei dottorandi Tutti i dottorandi hanno l'obbligo di svolgere le attivita' di studio e di ricerca programmate annualmente dal collegio dei docenti, a pena di esclusione dal corso. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi: laurea; master universitario; altro dottorato; scuole di specializzazione. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti: a) maternita'; b) grave e documentata malattia. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi: 1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 2) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza la preventiva autorizzazione del collegio dei docenti; 3) assenze prolungate ed ingiustificate. Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti nell'ultimo anno di corso.