Art. 15. Compatibilita' I dottorandi di Ricerca possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria od integrativa dell'attivita' istituzionale, previa presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti e della Struttura interessata. Tale attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e deve essere limitata al numero di ore annualmente stabilito dal collegio dei docenti in sede di programmazione dell'attivita' del dottorato. La collaborazione didattica in ambito universitario e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.