Art. 16.
    I  dottorandi  di  Area  Medica  possono,  a  richiesta, svolgere
attivita'  assistenziale  sotto  la  guida  di  un  Tutor e godono di
copertura  assicurativa  contro  i  rischi  professionali, secondo le
procedure stabilite dal Senato Accademico.