Art. 5. Esami di ammissione L'esame di ammissione consiste nell'esame dei titoli e in una prova scritta e orale, nel corso della quale si procedera' anche alla verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere. Prova scritta e la prova orale si intendono superate se il candidato ottiene, in ciascuna di esse, una valutazione pari o superiore a 40/60 (quaranta sessantesimi). La valutazione finale sara' quella derivante dalla somma delle valutazioni ottenute da: esame dei titoli, se presentati, dalla prova scritta e dalla prova orale. I Candidati saranno ammessi a sostenere le prove previa presentazione di un valido documento d'identita'. Il presente Bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I Candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione scritta relativa alle date concorsuali o, successivamente, relativa alla scadenza delle immatricolazioni.