Art. 5.

                         Esami di ammissione

    L'esame  di  ammissione  consiste  nell'esame dei titoli e in una
prova scritta e orale, nel corso della quale si procedera' anche alla
verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere.
    Prova  scritta  e  la  prova  orale  si  intendono superate se il
candidato  ottiene,  in  ciascuna  di  esse,  una  valutazione pari o
superiore a 40/60 (quaranta sessantesimi).
    La  valutazione  finale  sara' quella derivante dalla somma delle
valutazioni ottenute da: esame dei titoli, se presentati, dalla prova
scritta e dalla prova orale.
    I   Candidati   saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  previa
presentazione di un valido documento d'identita'.
    Il  presente  Bando  ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
Candidati  non  riceveranno  pertanto  alcuna  comunicazione  scritta
relativa  alle  date  concorsuali  o,  successivamente, relativa alla
scadenza delle immatricolazioni.