Art. 8


                     Ammissione in soprannumero

    Possono  essere ammessi in soprannumero, che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
      a) candidati,  idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori
      b) candidati,    cittadini    internazionali,    idonei   nella
graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di
studio  finanziata  dal  governo  italiano o dal governo del Paese di
provenienza;
      c) candidati  appartenenti a paesi con i quali esista specifico
accordo   intergovernativo,   seguito  da  apposita  convenzione  con
l'Ateneo  (senza  oneri  finanziari  obbligatori per l'universita' di
Bologna).
    La convenzione, in tal caso, determina le modalita' di iscrizione
al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere  compiuto  presso  Universita'  del  Paese  con  il  quale  e'
stipulata  la  specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga  con  un Paese della U.E. il dottorato assume la qualifica
di «dottorato Europeo».