Art. 8 Ammissione in soprannumero Possono essere ammessi in soprannumero, che non puo' superare il 100% dei posti ordinari: a) candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori b) candidati, cittadini internazionali, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal governo italiano o dal governo del Paese di provenienza; c) candidati appartenenti a paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'universita' di Bologna). La convenzione, in tal caso, determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso Universita' del Paese con il quale e' stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese della U.E. il dottorato assume la qualifica di «dottorato Europeo».