Art. 10.
    Il  vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
    Nel  caso  di  rinuncia  o  di decadenza del candidato vincitore,
l'amministrazione  ha  facolta' di procedere, nel termine di diciotto
mesi  dalla  data  d'approvazione  della  graduatoria,  ad  una nuova
nomina,  secondo  l'ordine  della graduatoria stessa. Entro lo stesso
termine   ha,   inoltre,  facolta'  di  procedere  all'assunzione  di
candidati idonei per la copertura dei posti che si rendano vacanti.
    Il  vincitore  dovra' prestare servizio di prova per la durata di
sei mesi.
    Al vincitore sara' assegnata la retribuzione complessiva prevista
dalle disposizioni vigenti che disciplinano il rapporto d'impiego del
relativo  comparto. Per tutto quanto non previsto dal presente bando,
si  osservano  le  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  con
particolare riferimento alla legge n. 487/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.
    Al  presente bando si applicano i criteri previsti dalla legge 10
aprile  1991,  n  125  che  garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro.
    Per  ulteriori  informazioni  gli interessati potranno rivolgersi
all'Ordine degli psicologi.