Art. 10.
                          Incompatibilita'
    1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
      a>) con   l'iscrizione   ad  altri  corsi  di  studio,  di  cui
all'art. 3   del   decreto   ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509,
«Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
atenei» modificato dal decreto ministeriale 270/2004;
      b) con  l'attribuzione  presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio
1998,   n. 242  «Regolamento  per  la  disciplina  dei  professori  a
contratto»  e di cui l'art. 11bis dello Statuto dell'Universita' IUAV
di Venezia;
      c) con  l'attribuzione  presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un  contratto di collaborazione didattica di cui all'art. 11ter dello
Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia.
    2.  Se  le  cause  di  incompatibilita'  non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
    3.  La  decadenza  e'  disposta  dal  collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del rettore.
    4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si
e' determinata la causa d'incompatibilita'.