Art. 10. Incompatibilita' 1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: a>) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» modificato dal decreto ministeriale 270/2004; b) con l'attribuzione presso l'Universita' IUAV di Venezia di un contratto di insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento per la disciplina dei professori a contratto» e di cui l'art. 11bis dello Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia; c) con l'attribuzione presso l'Universita' IUAV di Venezia di un contratto di collaborazione didattica di cui all'art. 11ter dello Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia. 2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente rimosse dal dottorando, questi decade dal corso. 3. La decadenza e' disposta dal collegio dei docenti e resa esecutiva con decreto del rettore. 4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si e' determinata la causa d'incompatibilita'.