Art. 6. Iscrizione al corso 1. L'iscrizione al corso degli aventi diritto potra' essere perfezionata unicamente in caso di effettiva attivazione del corso di dottorato anche presso le sedi universitarie convenzionate. 2. Realizzata la predetta condizione, i termini per l'iscrizione verranno comunicati dal Servizio post-laurea direttamente agli interessati. 3. Gli ammessi al corso, intenzionati a confermare la propria iscrizione, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma, dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia - Servizio post laurea (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 041 2571865/1787; fax 041 2571790) la seguente documentazione: dottorando con borsa di studio: a) modulo d'iscrizione (allegato 3 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); b) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari aeuro 115,62; il versamento va effettuato secondo le modalita' previste al successivo art. 8, comma 7 con causale «tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo a.a.2007/2008 - dottorando»; c) modulo «autocertificazione posizione previdenziale» (allegato 5 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'; dottorando senza borsa di studio: a) modulo d'iscrizione (allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); b) ricevuta del versamento dei contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 8 e della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 115,62. Il pagamento dei contributi, della tassa regionale e dell'imposta di bollo deve essere effettuato con un unico versamento secondo le modalita' previste al successivo art. 8 comma 7 con causale «contributi per la frequenza Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a.2007/08, tassa regionale e imposta di bollo»; c) modulo rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo dei valori ISEEU e ISPEU in caso di richiesta dei benefici di cui al successivo art. 8; d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'. 4. La mancata o incompleta presentazione entro i termini di cui al precedente comma 2 di quanto richiesto nel presente articolo sara' considerata rinuncia al corso. 5. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, verranno ammessi al corso altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4.