Art. 7.
                Determinazione delle borse di studio
    1.  E' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50%
dei posti banditi.
    2.  La  borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo
annuo  di  euro  10.561,54  al lordo dei contributi previdenziali, e'
assegnata   previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nella  relativa graduatoria, di cui al precedente
art. 4.  A  parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998,
articoli 1  e  2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei
contributi  della  gestione  separata  I.N.P.S.  presso  il  quale e'
necessario  presentare  domanda  d'iscrizione (art. 2, comma 26 legge
8 agosto  1995,  n. 335).  Il  pagamento  della borsa di studio viene
effettuato in rate mensili.
    3.  Per  i  periodi  autorizzati  di studio all'estero, l'importo
della borsa di studio viene aumentato del 50%.
    4.  La  borsa  di  studio  e'  confermata  per  l'anno accademico
successivo,    salvo    che   non   siano   sopravvenute   cause   di
incompatibilita'  cosi' come previste dal successivo art. 10 o vi sia
stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 12.
    5.  Il  dottorando  vincitore di borsa di studio e' esonerato dai
contributi  per  la frequenza al corso di cui al successivo art. 8 ad
esclusione  del  versamento della tassa regionale per il diritto allo
studio e l'imposta di bollo.
    6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione  al  secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di
borsa  di studio sara' tenuto al versamento della tassa regionale per
il diritto allo studio e l'imposta di bollo.