Art. 7. Determinazione delle borse di studio 1. E' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50% dei posti banditi. 2. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo annuo di euro 10.561,54 al lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente art. 4. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, articoli 1 e 2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata I.N.P.S. presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione (art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili. 3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. 4. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 10 o vi sia stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 12. 5. Il dottorando vincitore di borsa di studio e' esonerato dai contributi per la frequenza al corso di cui al successivo art. 8 ad esclusione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. 6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di borsa di studio sara' tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.