Art. 5. Iscrizione dei candidati ammessi presso la Scuola di dottorato di ricerca Iuav 1. Gli ammessi al corso, intenzionati a confermare la propria iscrizione entro il termine perentorio del 22 novembre 2007 dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia - Servizio post laurea (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 041 2571865/1787; fax 041 2571790) la seguente documentazione: dottorandi con borsa di studio: a) modulo d'iscrizione (allegato 3 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); b) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 115,62; il versamento va effettuato sul conto corrente postale indicato al successivo art. 7, comma 7 con causale «tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo a.a. 2007/08 - dottorando»; c) modulo «autocertificazione posizione previdenziale» (allegato 5 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'. dottorandi senza borsa di studio: a) modulo d'iscrizione (allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); b) ricevuta del versamento dei contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 7 e della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 115,62. Il pagamento dei contributi, della tassa regionale e dell'imposta di bollo deve essere effettuato con un unico versamento sul conto corrente postale indicato al successivo art. 7, comma 7 con causale «contributi per la frequenza Scuola di dottorato a.a. 2007/08, tassa regionale e imposta di bollo»; c) modulo rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo dei valori ISEEU e ISPEU in caso di richiesta dei benefici di cui al successivo art. 7. d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'. 2. La mancata o incompleta presentazione entro il termine perentorio del 22 novembre 2007 di quanto richiesto nel presente articolo sara' considerata rinuncia al corso. 3. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, verranno ammessi al corso altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4.