Art. 5.
  Iscrizione  dei  candidati ammessi presso la Scuola di dottorato di
                            ricerca Iuav
    1.  Gli  ammessi  al  corso, intenzionati a confermare la propria
iscrizione  entro il termine perentorio del 22 novembre 2007 dovranno
presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia - Servizio
post laurea (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 041
2571865/1787; fax 041 2571790) la seguente documentazione:
    dottorandi con borsa di studio:
      a) modulo  d'iscrizione (allegato 3 del presente decreto di cui
costituisce parte integrante);
      b) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo  studio  e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro
115,62;  il  versamento  va  effettuato  sul  conto  corrente postale
indicato  al  successivo art. 7, comma 7 con causale «tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  e  imposta  di  bollo  a.a. 2007/08 -
dottorando»;
      c) modulo    «autocertificazione    posizione    previdenziale»
(allegato   5   del   presente   decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante);
      d) fotocopia  fronte-retro  di  un  documento  d'identita' o di
riconoscimento, in corso di validita'.
    dottorandi senza borsa di studio:
      a) modulo  d'iscrizione (allegato 4 del presente decreto di cui
costituisce parte integrante);
      b) ricevuta  del  versamento  dei  contributi  previsti  per la
frequenza  di cui al successivo art. 7 e della tassa regionale per il
diritto  allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari
a  euro  115,62. Il pagamento dei contributi, della tassa regionale e
dell'imposta  di bollo deve essere effettuato con un unico versamento
sul conto corrente postale indicato al successivo art. 7, comma 7 con
causale  «contributi  per  la  frequenza  Scuola  di  dottorato  a.a.
2007/08, tassa regionale e imposta di bollo»;
      c) modulo  rilasciato  dal  CAAF  relativamente  al calcolo dei
valori  ISEEU  e  ISPEU  in  caso di richiesta dei benefici di cui al
successivo art. 7.
      d) fotocopia  fronte-retro  di  un  documento  d'identita' o di
riconoscimento, in corso di validita'.
    2.  La  mancata  o  incompleta  presentazione  entro  il  termine
perentorio  del  22 novembre  2007  di  quanto richiesto nel presente
articolo sara' considerata rinuncia al corso.
    3.  In  corrispondenza  di  rinunce  degli  aventi  diritto prima
dell'inizio   del   corso,  verranno  ammessi  al  corso  altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria di cui al precedente
art. 4.