Art. 6.
                Determinazione delle borse di studio
    1.  E' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50%
dei posti banditi.
    2.  Le  borse di studio, attribuite per il triennio, dell'importo
annuo  di  euro 10.561,54 al lordo dei contributi previdenziali, sono
assegnate   previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nella  relativa  graduatoria, cosi' come previsto
dall'art. 4  del  presente  bando.  A  parita'  di  merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  sensi  del  decreto
ministeriale  11 settembre  1998,  articoli 1 e 2, la borsa di studio
sara'  soggetta  al versamento dei contributi della gestione separata
I.N.P.S.   presso   il   quale   e'   necessario  presentare  domanda
d'iscrizione  (art. 2,  comma  26,  legge  8 agosto 1995, n. 335). Il
pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili.
    3.  Per  i  periodi  autorizzati  di studio all'estero, l'importo
della  borsa  di  studio  viene  aumentato  del  50%.  Le  sedi delle
istituzioni   convenzionate  non  sono  considerate  quali  soggiorno
estero.
    4.  La  borsa  di  studio  e'  confermata  per  l'anno accademico
successivo,    salvo    che   non   siano   sopravvenute   cause   di
incompatibilita'  cosi'  come previste dal successivo art. 9 o vi sia
stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 11.
    5.  I  dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dal
pagamento  dei  contributi  per  la  frequenza  al  corso  di  cui al
successivo  art. 7 ad esclusione del versamento della tassa regionale
per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
    6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione  al  secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di
borsa  di studio sara' tenuto al versamento della tassa regionale per
il diritto allo studio e l'imposta di bollo.