Art. 6. Determinazione delle borse di studio 1. E' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50% dei posti banditi. 2. Le borse di studio, attribuite per il triennio, dell'importo annuo di euro 10.561,54 al lordo dei contributi previdenziali, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, cosi' come previsto dall'art. 4 del presente bando. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, articoli 1 e 2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata I.N.P.S. presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili. 3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. Le sedi delle istituzioni convenzionate non sono considerate quali soggiorno estero. 4. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 9 o vi sia stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 11. 5. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza al corso di cui al successivo art. 7 ad esclusione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. 6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di borsa di studio sara' tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.