Art. 8.
Sospensione dal corso (per gli iscritti presso la Scuola di dottorato
                          di ricerca Iuav)
    1.  Le  assenze  dal  corso determinate da malattia, maternita' e
servizio  militare  non  danno  luogo  ad  esclusione  dai corsi ed a
sospensione della borsa.
    2.  In  caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data  presunta  del  parto  e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
    3.  Il  coordinatore  puo'  autorizzare,  sentito il collegio dei
docenti,  l'assenza  dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
    4.  Il  collegio  dei docenti, al termine delle assenze di cui ai
precedenti  commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in
corso  d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo. Al dottorando
riammesso  al  corso  nell'anno successivo spetta una borsa di studio
decurtata  della  quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata
l'assenza.
    5.  L'assenza  dal  corso  superiore ai trenta giorni comporta in
ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.