Art. 9.
Incompatibilita'  (per  gli iscritti presso la Scuola di dottorato di
                            ricerca Iuav)
    1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
      a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3
del   decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509,  «Regolamento
recante   norme   concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei»
modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004;
      b) con  l'attribuzione  presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio
1998,   n. 242  «Regolamento  per  la  disciplina  dei  professori  a
contratto» e di cui l'art. 11-bis dello Statuto dell'Universita' IUAV
di Venezia;
      c) con  l'attribuzione  presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di collaborazione didattica di cui all'art. 11-ter dello
Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia.
    2.  Se  le  cause  di  incompatibilita'  non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
    3.  La  decadenza  e'  disposta  dal  collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del rettore.
    4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si
e' determinata la causa d'incompatibilita'.