Art. 9. Borse di studio L'Universita' attribuisce agli ammessi, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2007/2008 detto importo ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale cifra sara' detratto il 7.83% come quota I.N.P.S. a carico del borsista). A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attivita' didattiche ed e' erogata mensilmente. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi personali, purche' non superino il tetto massimo indicato annualmente dal consiglio di amministrazione. Per l'anno solare 2008 il limite di reddito e' stato fissato in Euro 15.000,00. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.