Art. 9.

                           Borse di studio

    L'Universita'  attribuisce  agli  ammessi, secondo l'ordine della
graduatoria,  una  borsa  di studio di importo non inferiore a quello
determinato  dalle  disposizioni  di  legge.  Per  l'anno  accademico
2007/2008  detto importo ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale
cifra  sara'  detratto  il  7.83%  come  quota  I.N.P.S. a carico del
borsista).
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  9 aprile  2001.  In  caso di ulteriore
parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente.
    L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.
    La  borsa  di  studio  ha  decorrenza dall'inizio delle attivita'
didattiche ed e' erogata mensilmente.
    Ai  sensi  dell'art. 12  comma  7  del  Regolamento  dei corsi di
dottorato   di   ricerca  il  godimento  della  borsa  di  studio  e'
compatibile  con  altri  redditi  personali,  purche' non superino il
tetto  massimo indicato annualmente dal consiglio di amministrazione.
Per  l'anno  solare  2008  il  limite  di reddito e' stato fissato in
Euro 15.000,00.
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca,
che  non  goda  di  alcuna  borsa  di  studio e posto in aspettativa,
conserva  il  trattamento  economico previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.