Art. 5.

                         Prove di ammissione

    L'esame  di ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate
per ciascun corso all'art. 1.
    All'esame   sono   riservati   complessivamente   60  punti.  Per
conseguire  l'idoneita'  e'  necessario  riportare  nella valutazione
complessiva  dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida in
due parti, sia alla prova scritta sia alla prova orale sono riservati
fino  ad  un  massimo  di 30 punti; l'idoneita' per ciascuna parte e'
data da un punteggio non inferiore a 20/30.
    Laddove   previsto,   il   punteggio   dell'esame  potra'  essere
integrato,  secondo  quanto stabilito dal Collegio dei docenti, dalla
valutazione  dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti.
L'eventuale  valutazione  dei  titoli e' effettuata dalla commissione
giudicatrice  prima  della  prova  orale  e  se preceduta dalla prova
scritta prima della correzione della medesima. Il punteggio finale e'
dato  dalla  somma,  in  sessantesimi, dei voti riportati nella prova
scritta  e nella prova orale o dai voti riportati nella singola prova
qualora  sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a tale
votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e
il punteggio finale e' espresso in ottantesimi.
    La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente di guida;
      d) tessera postale;
      e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).