Art. 14.

           Svolgimento del corso e prospettive di carriera

    1.  Il  corso  di  pilotaggio  aereo,  comprensivo di una fase di
istruzione  di  base  e  di  formazione  professionale di base, avra'
inizio  presumibilmente nel mese di giugno 2008 e si svolgera' con le
seguenti  modalita',  previste  negli  articoli 4,  5 e 6 della legge
19 maggio 1986, n. 224:
      a) i  giovani  ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali
di  complemento  ed  i sottufficiali, saranno assunti con il grado di
comune  di  2ª  classe  allievo  ufficiale  pilota di complemento per
compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del
corso suddetto;
      b) essi  saranno  promossi  comuni  di  lª classe dopo un primo
periodo  di  istruzione  della  durata  di  tre  mesi  e  sergenti di
complemento  all'atto  del  conseguimento  del  brevetto di pilota di
aeroplano;
      c) al  termine  dei  corsi, gli allievi che avranno superato le
prove  prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare
e  gli  esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere
il grado, la nomina a guardiamarina di complemento.
    2.  Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno   stati   giudicati  non  idonei  ad  assumere  il  grado  di
guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte
per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la
nomina  a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio  con  il  grado di sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
    3.  La  Direzione Generale per il personale militare, su proposta
dell'Ispettorato  delle  Scuole della Marina Militare, ha facolta' di
dimettere  dal  corso  gli  allievi  che  non  superino  il  corso di
istruzione  di  base o il corso di formazione professionale di base o
il   corso   di   pilotaggio,   per  scarso  rendimento,  per  motivi
psico-fisici  o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi
disciplinari,  e  siano  pertanto ritenuti non idonei a proseguire il
corso stesso.
    I  suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di allievo
ufficiale   e   saranno   dimessi   dalla  ferma  contratta  all'atto
dell'incorporamento  a cura della Direzione Generale per il Personale
Militare.
    4.  Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  agli allievi
provenienti  dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente,  in  servizio  continuativo  o  in  ferma  o  in rafferma
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.