Art. 14. Svolgimento del corso e prospettive di carriera 1. Il corso di pilotaggio aereo, comprensivo di una fase di istruzione di base e di formazione professionale di base, avra' inizio presumibilmente nel mese di giugno 2008 e si svolgera' con le seguenti modalita', previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224: a) i giovani ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di comune di 2ª classe allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto; b) essi saranno promossi comuni di lª classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a guardiamarina di complemento. 2. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno stati giudicati non idonei ad assumere il grado di guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 3. La Direzione Generale per il personale militare, su proposta dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, ha facolta' di dimettere dal corso gli allievi che non superino il corso di istruzione di base o il corso di formazione professionale di base o il corso di pilotaggio, per scarso rendimento, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, e siano pertanto ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale e saranno dimessi dalla ferma contratta all'atto dell'incorporamento a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. 4. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.