Art. 15. Disposizioni per i militari 1. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente. Allo scopo l'Accademia navale, al termine della seconda settimana del corso formativo, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. 2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ufficiale al corso di pilotaggio aereo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso in Accademia navale sara' computato nell'anzianita' di grado.