Art. 15.

                     Disposizioni per i militari

    1.  A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
concorrenti  che  siano  militari  in  servizio  o in congedo saranno
cancellati  dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
    Allo scopo l'Accademia navale, al termine della seconda settimana
del   corso  formativo,  fornira'  alle  competenti  Divisioni  della
Direzione  Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati
dei  concorrenti  gia'  alle  armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
    2.  La  cancellazione  avra'  effetto dalla data di ammissione in
qualita'  di  allievo  ufficiale  al  corso  di pilotaggio aereo. Gli
allievi   provenienti   dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai
volontari  in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di
provenienza  ed  il  periodo  trascorso  in  Accademia  navale  sara'
computato nell'anzianita' di grado.