Art. 5. Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.