Art. 5.

                     Spese di viaggio e licenza

    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo  le  prove  e  gli  accertamenti  di  cui al precedente art. 4,
comma 1,  lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza   straordinaria   per   esami   limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento  delle  prove  e  degli accertamenti di cui al precedente
art. 4,  comma  1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' al tempo
strettamente  necessario  per  il  raggiungimento  della  sede ove si
svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di
servizio.