Art. 6.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la Commissione per la prova di preselezione, per le prove di
efficienza  fisica, per il test di lingua inglese, per la valutazione
dei  titoli,  per la formazione della graduatoria e l'assegnazione ai
Corpi;
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
      d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
    2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      -  un  ufficiale  pilota della Marina in servizio permanente di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
      -  tre  ufficiali  superiori  piloti  della  Marina in servizio
permanente  -  di  cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di
porto, membri;
      -  un ufficiale della Marina in servizio permanente, segretario
senza diritto di voto.
    Detta  Commissione si avvarra' del supporto di istruttori ginnici
della  Marina  militare  e/o di personale civile dell'Amministrazione
difesa istruttore di educazione fisica nonche' di personale abilitato
alla somministrazione ed alla correzione del test di lingua inglese.
    3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
      -  un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo in
servizio  permanente  di  grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
      -  due  ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare marittimo in
servizio permanente, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di specialisti esterni.
    4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
      -  un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
      - due ufficiali superiori della Marina, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti   periti   selettori   della   Marina   ovvero  di  psicologi
convenzionati.
    5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
      -  un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo in
servizio  permanente  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo in servizio permanente, membri.
    Tali  ufficiali  dovranno  essere  diversi  da quelli che abbiano
fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 3.
    La  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali medici
specialisti  della  Marina  militare  o di specialisti esterni. Anche
detti  specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla
Commissione di cui al precedente comma 3.