Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la Commissione per la prova di preselezione, per le prove di efficienza fisica, per il test di lingua inglese, per la valutazione dei titoli, per la formazione della graduatoria e l'assegnazione ai Corpi; b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali; d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale pilota della Marina in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; - tre ufficiali superiori piloti della Marina in servizio permanente - di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri; - un ufficiale della Marina in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del supporto di istruttori ginnici della Marina militare e/o di personale civile dell'Amministrazione difesa istruttore di educazione fisica nonche' di personale abilitato alla somministrazione ed alla correzione del test di lingua inglese. 3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; - due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di specialisti esterni. 4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; - due ufficiali superiori della Marina, membri; - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori della Marina ovvero di psicologi convenzionati. 5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 3. La Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di specialisti esterni. Anche detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla Commissione di cui al precedente comma 3.