Art. 8.
                           Borse di studio
    Il  numero  minimo  degli  ammessi al corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
    Le  borse  di  studio messe a concorso verranno assegnate secondo
l'ordine della graduatoria.
    L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del
decreto  ministeriale  11 settembre 1998, e' pari a Euro 10.561,54 ed
e'  assoggettato  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a gestione
separata.  La  durata  dell'erogazione  della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
    La  cadenza  di  pagamento  della  borsa  di studio sara' in rate
bimestrali posticipate.
    La  borsa  di  studio  viene  erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a  Euro  10.000,00. Il suddetto requisito dovra' essere posseduto per
l'intero  periodo  del  corso.  Qualora il predetto requisito dovesse
venire  meno  nel  passaggio  da  un  anno di corso al successivo, il
dottorando  non  sara' tenuto alla restituzione della borsa di studio
gia' percepita. Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire
meno in corso d'anno, il dottorando sara' tenuto a restituire i ratei
gia' percepiti per quel relativo anno accademico.
    L'importo  delle  borse  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di formazione all'estero nella misura del 50%.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
Istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  del dottorando. In tale ultimo
caso  non  si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio
per i periodi di formazione all'estero.
    Chi abbia gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la
frequenza  di un altro corso di dottorato (presso l'Universita' degli
Studi  di  Foggia o presso altra sede) non puo' usufruire di un'altra
borsa di studio di dottorato.