Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo
le  prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone
di un punteggio massimo di 25 punti.
    Il  punteggio  per la valutazione dei titoli e' attributo in base
ai criteri riportati di seguito in tabella:

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                       |         Voto riportato         |
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                       |Fino a 90/110                   |     punti 0
                       |da 91/110 a 100/110             |     punti 3
Diploma di laurea      |da 101/110 a 104/110            |     punti 4
                       |da 105/110 a 108/100            |     punti 5
                       |da 109/110 a 110/110 e lode     |     punti 6

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     Esperienze lavorative: attivita' |
     lavorativa presso pubbliche      |
amministrazioni o presso privati, con |
 mansioni attinenti il posto messo a  |
    concorso (lavoro subordinato,     |
contratti di collaborazione coordinati|
  e continuativi, rapporti di lavoro  |
occasionali, incarichi professionali e|
  di insegnamento).     Il punteggio  |
sara' attribuito solo per gli anni di |
attivita' lavorativa eccedenti quelli |
   richiesti per l'ammissione alla    |
              selezione.              |Fino ad un massimo di punti 12
=====================================================================
    Titoli professionali: abilitazioni|
professionali, attinenti il posto     |
messo a concorso.     Il punteggio    |
sara' attribuito solo per le          |
abilitazioni professionali non        |
dichiarate quale requisito per        |
l'ammissione alla selezione.          |Fino ad un massimo di punti 4
---------------------------------------------------------------------
    Titoli culturali: seconda laurea, |
scuola di specializzazione, dottorati |
di ricerca, master universitari, corso|
di perfezionamento post-universitari, |
frequenza a corsi di formazione e     |
aggiornamento con giudizio finale,    |
attinenti il posto messo a concorso.  |
    Il punteggio sara' attribuito solo|
per titoli culturali non dichiarati   |
quali requisito per l'ammissione alla |
selezione.                            |Fino ad un massimo di punti 2
---------------------------------------------------------------------
    Pubblicazioni scientifiche e/o    |
lavori originali, attinenti il posto  |
messo a concorso                      |Fino ad un massimo di punti 1

    Il  possesso  dei titoli di cui sopra puo' essere attestato anche
con   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   ovvero  con
dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio  (allegato  2);  tali
dichiarazioni,  formulate  nei  casi  e  nel rispetto delle modalita'
previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000,
devono essere sottoscritte dal candidato.
    In   luogo   delle   certificazioni   rilasciate   dall'autorita'
competente,  il  candidato  puo' presentare in carta semplice e senza
autentica di firma le seguenti dichiarazioni:
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione: art. 46 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 (es: stato di
famiglia,  iscrizione  albi professionali, possesso titolo di studio,
specializzazioni, abilitazioni, etc.).
      2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': per tutti
gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui
al  citato  art. 46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000    (es:   attivita'   di   servizio,   incarichi   libero
professionali,   conformita'  all'originale  di  titoli/pubblicazioni
presentati in copia etc.).
    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiede una
delle seguenti forme:
      a) deve essere sottoscritta personalmente dal candidato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione;
    oppure
      b)  deve  essere  spedita  per  posta  o  consegnata  da terzi,
unitamente  a  fotocopia semplice di documento di identita' personale
del sottoscrittore.
    In  ogni  caso,  la  dichiarazione  resa dal candidato, in quanto
sostitutiva  a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti  gli  elementi  necessari alla valutazione del titolo prodotto;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
    In   particolare,   con  riferimento  al  servizio  prestato,  la
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (unica alternativa al
certificato  di  stato  di  servizio),  allegata  o  contestuale alla
domanda,  resa  con  le  modalita'  sopra  indicate,  deve  contenere
l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio e' stato
prestato;  la  qualifica  rivestita,  il  tipo  di rapporto di lavoro
(tempo  pieno,  tempo  definito,  part-time),  le  date  di  inizio e
conclusione  del  servizio  prestato  nonchÕ  eventuali  interruzioni
(aspettative  senza  assegni,  sospensioni  cautelari,  etc.) ed ogni
altra indicazione necessaria alla valutazione del servizio stesso.
    Le  pubblicazioni  a  stampa,  per essere valutabili, non possono
essere sostituite da autocertificazione.
    Nel  caso  in cui il candidato produce tali titoli, questi devono
essere  in originale o in copia, dichiarandone, in quest'ultimo caso,
la conformita' all'originale.
    Il candidato dovra' fornire tutti i dati necessari per consentire
all'amministrazione  le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni
incomplete,  la  commissione  esaminatrice  ha facolta' di richiedere
integrazioni  e/o  chiarimenti  al  candidato, al fine di ammettere a
valutazione il titolo autocertificato.
    L'amministrazione  e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Le dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato
dai  benefici  eventualmente  conseguiti,  comportano  l'applicazione
delle  sanzioni  penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
    Non   saranno   valutati   i  titoli  che  perverranno  a  questa
amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.