Art. 8.
    La  graduatoria  di  merito  sara' formata secondo l'ordine della
votazione  complessiva.  A  parita'  di  merito  saranno applicate le
precedenze  previste  dall'art. 5,  IV  e  V  comma,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modifiche  ed  integrazioni.  I  concorrenti  che abbiano superato la
prova  orale  devono  far  pervenire  entro  15 giorni dalla data del
colloquio  i  documenti  in carta semplice attestanti il possesso dei
titoli di riserva, precedenza e preferenza, a parita' di punteggio.