Art. 8. La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine della votazione complessiva. A parita' di merito saranno applicate le precedenze previste dall'art. 5, IV e V comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire entro 15 giorni dalla data del colloquio i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza e preferenza, a parita' di punteggio.