Art. 10.
    Le  borse  di  studio  di  Euro  10.562,00 annui, pari all'intera
durata   del   corso,  vengono  assegnate  ai  candidati  italiani  e
comunitari  utilmente  collocati  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
definito dalla graduatoria stessa.
    Le   borse   di  studio  sono  incompatibili  pena  la  decadenza
dell'assegnatario  dal  godimento  della borsa stessa a decorrere dal
verificarsi delle incompatibilita' con:
      lavoro  dipendente,  anche  a tempo determinato, fatta salva la
possibilita'  che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in
aspettativa senza assegni;
      attivita' di industria e commercio;
      attivita'  libero-professionale  e di consulenza esterna svolta
con caratteristiche di abitualita' e sistematicita';
      altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA;
      contratti  stipulati  con  l'Universita' Mediterranea di Reggio
Calabria a qualunque titolo.
    Per  eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e' incrementato del 50%.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo di importo pari o superiore.
    I  titolari  di  borse  di  studio  di  cui  al presente articolo
conferite  dall'Universita'  Mediterranea  di  Reggio  Calabria, sono
esonerati  dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.