Art. 8.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
su internet dell'esito del concorso.
    In  tal  caso  subentra,  altro  candidato secondo l'ordine della
graduatoria.  Nel  caso  di  rinunce  dopo  l'inizio del corso non si
potra' attingere alla graduatoria generale di merito.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le prove d'esame, sono ammessi al dottorato, senza borsa di
studio,  in  soprannumero  nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso e sono tenuti al versamento
delle tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente bando.
    I  titolari  di  assegni,  che abbiano superato le prove d'esame,
sono  ammessi  al  corso  di dottorato in soprannumero nel limite del
numero  complessivo dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art 51,
comma  6.  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che il
corso  di  dottorato riguardi la stessa area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. I titolari di
assegni  ammessi  ai  corsi non hanno diritto a fruire della borsa di
studio,  neppure  nel  caso  in  cui  il  dottorato prosegua oltre il
periodo  di  godimento  dell'assegno  di  ricerca  e  sono  tenuti al
versamento  delle  tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente
bando.
    Gli   assegnisti   sono  tenuti  a  precisare  nella  domanda  di
partecipazione al concorso la posizione di assegnista.