Art. 9.
                 Posti a concorso e borse di studio
    I  posti  a  concorso,  in  numero  di dodici, saranno finanziati
secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa
dei  candidati  ex art. 6, comma 3, del presente bando, cosi' come di
seguito indicato:
      n. 6 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli.
    Ulteriori    eventuali    assegnazioni    di    borse    verranno
tempestivamente comunicate.
    L'importo  di  ogni  singola  borsa  verra'  determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive  modificazioni. Per l'anno 2007 l'ammontare della borsa
e'  stato  pari  a  Euro  10.561,54.  A  parita' di merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e
successive modificazioni e integrazioni.
    Le  borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura pari ad un incremento giornaliero del
50% per autorizzati e documentati periodi di soggiorno all'estero.