Art. 5.
      Programma d'esame e diario dello svolgimento delle prove
    Gli  esami,  che  saranno  tesi  ad accertare la preparazione del
candidato  in  ordine  alla professionalita' delineata all'art. 1 del
presente    bando,   consisteranno   in   una   prova   a   contenuto
teorico-pratico ed in una prova orale secondo il seguente programma:
      prova  a contenuto teorico-pratico: vertente sulle modalita' di
gestione di animali da laboratorio e sulle norme di legge connesse;
      prova  orale: consistente in un colloquio sulle materie oggetto
della  prova a contenuto teorico-pratico. Verra' inoltre accertata la
capacita'  di  utilizzo  di  strumenti  informatici.  Detto colloquio
comprendera' inoltre una prova di conoscenza della lingua inglese.
    La  comunicazione  della  data  e della sede di svolgimento della
prova  a contenuto teorico-pratico su indicata verra' data ai singoli
candidati   tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
    L'avviso per la presentazione della prova orale verra' inviato ai
soli   candidati   che   abbiano   superato   la  prova  a  contenuto
teorico-pratico  almeno  venti  giorni  prima  della  prova  medesima
tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno. Saranno comunicate
contestualmente  la data e la sede di svolgimento della prova orale e
il voto riportato nella prova a contenuto teorico-pratico.
    Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  possono essere
effettuate  anche mediante un'unica comunicazione individuale tramite
raccomandata  con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della
data di svolgimento della prova a contenuto teorico-pratico.
    Le  comunicazioni  individuali avvengono nel rispetto dei termini
previsti,  che  decorrono dalla consegna delle raccomandate, da parte
dell'Amministrazione, al servizio postale.
    Per  avere  accesso  all'aula  degli esami, i candidati ammessi a
sostenere  la  prova  a  contenuto  teorico-pratico ed orale dovranno
esibire  uno  dei  documenti  di  riconoscimento di cui al successivo
art. 7.