Art. 11. Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso. Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei docenti. L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del corso. La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal coordinatore del corso, ed accompagnata da una dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate. Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca da parte del dottorando. Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti. In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra' darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra' cumulata con le rate successive. Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente gia' corrisposte.