Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
    A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla   situazione  economica  dei  candidati,  determinata  ai  sensi
dell'art. 5,  commi  3  e 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo   annuo   di   ciascuna  borsa  di  studio  ammonta  ad
Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso.
    Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti.
    L'importo  delle  borse  e'  aumentato,  per eventuali periodi di
soggiorno   all'estero,   subordinatamente   alla  sussistenza  della
relativa  copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese  in  cui  si  svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
    Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita'  del  dottorando con il programma di studi e di ricerca del
corso.
    La    corresponsione    dell'incremento   e'   subordinata   alla
presentazione  da  parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata  dal  coordinatore  del  corso,  ed accompagnata da una
dichiarazione  del  direttore  dell'istituzione  estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
    Il   pagamento   delle  borse  verra'  corrisposto  in  soluzioni
bimestrali posticipate.
    Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
coordinatore  provvedera'  a  trasmettere  al  rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
    Il   coordinatore  dovra',  altresi',  attestare  ogni  eventuale
interruzione  o  sospensione  della  frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
    In  caso  di  rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne  comunicazione  al  rettore  ed  al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente  alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
    Qualora  venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista,  con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa  di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.