Art. 12. Borse di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero Sono istituite per il IX ciclo - nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo dieci borse di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero, che abbiano conseguito l'idoneita' di cui al precedente art. 6. Tali borse di studio sono ripartite tra le seguenti aree scientifiche, nelle quali vengono aggregati i corsi di dottorato di ricerca che prevedano graduatorie di idoneita': Area umanistico - giuridico - economica; Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria. Per ciascuna della aree scientifiche di cui al comma precedente e' nominata con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, una commissione che, secondo criteri predeterminati dal senato accademico, procedera' ad una valutazione comparativa di coloro che, avendo conseguito la predetta idoneita', abbiano presentato richiesta della borsa di studio, e stilera' una graduatoria di merito sino a ricoprire il numero di borse disponibili. Nel caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore al numero di borse assegnate, le borse residue saranno utilizzate nell'altra area. Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni generali di cui al precedente art. 11.