Art. 12.

Borse  di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti
                             all'estero

    Sono  istituite  per  il IX ciclo - nuova serie (XXIII ciclo) dei
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo
dieci  borse  di  studio  riservate  a cittadini stranieri o italiani
residenti  all'estero,  che  abbiano conseguito l'idoneita' di cui al
precedente art. 6.
    Tali  borse  di  studio  sono  ripartite  tra  le  seguenti  aree
scientifiche,  nelle  quali vengono aggregati i corsi di dottorato di
ricerca che prevedano graduatorie di idoneita':
      Area umanistico - giuridico - economica;
      Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria.
    Per  ciascuna  della aree scientifiche di cui al comma precedente
e'   nominata  con  decreto  del  rettore,  su  proposta  del  senato
accademico,  una  commissione che, secondo criteri predeterminati dal
senato  accademico,  procedera'  ad  una  valutazione  comparativa di
coloro   che,   avendo  conseguito  la  predetta  idoneita',  abbiano
presentato   richiesta   della   borsa  di  studio,  e  stilera'  una
graduatoria   di   merito   sino  a  ricoprire  il  numero  di  borse
disponibili.
    Nel  caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore
al  numero  di  borse  assegnate, le borse residue saranno utilizzate
nell'altra area.
    Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni generali di cui al precedente art. 11.