Art. 14. Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso Universita' e/o Istituti di ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente art. 11, comma 5. Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.