Art. 17. Sospensione temporanea di altri corsi di studio Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del regolamento didattico di Ateneo, coloro che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una scuola di specializzazione o a un corso di dottorato di ricerca, e che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.