Art. 17.

           Sospensione temporanea di altri corsi di studio

    Ai  sensi  dell'art. 30,  comma  2,  del regolamento didattico di
Ateneo,  coloro  che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una
scuola  di  specializzazione  o a un corso di dottorato di ricerca, e
che  siano  gia'  iscritti  ad  un  corso  di  studio,  sono tenuti a
richiedere  la  sospensione  temporanea  della  carriera  relativa  a
quest'ultimo.