Art. 2. Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476». Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali». Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti». Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita».