Art. 2.

                        Disposizioni generali

    Ai  sensi  dell'art. 6,  comma  1,  della legge 30 novembre 1989,
n. 398, «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con  altre  borse  di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con  quelle  assegnate  da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
    Chi  ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
    Alle  borse  di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
    Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio  1980,  n. 382, «le borse di studio comunque utilizzate non
danno  luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali».
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art. 52,  comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti».
    Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i
dottorandi   possono  esercitare  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e'  facoltativa,  senza  oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita».