Art. 3.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
                   a corsi di dottorato di ricerca

    Ai  concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di  eta'  e  di  cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale  o  di  diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento  previgente  il  decreto  ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270,  ovvero  di  analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente   riconosciuto  dalle  Autorita'  accademiche,  anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di
un  titolo  accademico  straniero  che  non sia gia' stato dichiarato
equipollente   ad   una   laurea  italiana  dovranno,  ai  soli  fini
dell'ammissione   al   corso  di  dottorato  di  ricerca,  richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
    A  tal  fine,  la  domanda  dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 8 di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.
    I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita'  competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
    Potranno,  altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  di cui al comma 1 entro e non
oltre  la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In  tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e
il  candidato  sara'  tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza,  entro  e  non  oltre  quindici  giorni dalla scadenza del
predetto  termine,  la  dichiarazione  sostitutiva di certificazione,
resa   ai   sensi  dell'art. 46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea.