Art. 7.

                           Prove di esame

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
    Le  prove  d'esame  si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il
seguente calendario:

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    La  comunicazione  della data e della sede della prova scritta ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione,   a   mezzo   lettera   raccomandata   con  avviso  di
ricevimento,   almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della prova ovvero, nella ipotesi di rinunzia scritta
ai  termini  di  preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione  giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
    Per  sostenere  le  prove  d'esame  i  candidati dovranno esibire
alternativamente  uno  dei  seguenti  documenti di riconoscimento, in
corso di validita':
      a)  fotografia  recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se il candidato e'
pubblico dipendente;
      c)  tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.