Art. 8.

Commissioni  giudicatrici,  valutazione  delle prove e graduatorie di
                               merito

    Le   commissioni   giudicatrici   dei   concorsi   pubblici   per
l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca sono nominate con
decreto  del  rettore  e  sono  composte  da  tre  membri  scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
    Ad  essi  possono  essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Relativamente  al  colloquio,  la  commissione giudicatrice, alla
fine  di  ogni  seduta,  forma  l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,   e'   affisso,   il   medesimo  giorno,  nell'albo  del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata  con  riferimento  alla  loro  situazione  economica, nel
rispetto  di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.