Art. 8. Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.