Art. 10. Equiparazione dei servizi non di ruolo (o a tempo determinato) al servizio di ruolo (o a tempo indeterminato) Il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, e' equiparato al servizio di ruolo o a tempo indeterminato. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi resi presso pubbliche amministrazioni, se durante il servizio sono state svolte mansioni riconducibili ai profili a selezione. Il punteggio e' ridotto del 50% per profili o mansioni diverse dal presente bando.