Art. 10.

Equiparazione  dei  servizi  non  di ruolo (o a tempo determinato) al
             servizio di ruolo (o a tempo indeterminato)

    Il  servizio  non  di ruolo o a tempo determinato prestato presso
pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  di  quello  prestato con
qualifiche  di  volontario,  di  borsista, di stagista o similari, e'
equiparato al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.
    I  periodi  di  effettivo  servizio militare di leva, di richiamo
alle  armi,  di  ferma  volontaria  e di rafferma, prestati presso le
Forze  armate  e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22
della   legge   24 dicembre   1986,   n. 958,  sono  valutati  con  i
corrispondenti  punteggi  previsti  dal  presente bando per i servizi
resi  presso  pubbliche  amministrazioni, se durante il servizio sono
state  svolte  mansioni  riconducibili  ai  profili  a  selezione. Il
punteggio  e'  ridotto  del  50%  per  profili o mansioni diverse dal
presente bando.