Art. 11.

            Valutazione dei servizi e titoli equiparabili

    I  servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti e
le  aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e i
titoli  di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 dicembre  1979,  n. 761, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nella  categoria  C  (ex  VI  livello  o  6ª qualifica
funzionale), nonchÕ i servizi e i titoli acquisiti presso le societa'
a  prevalente  partecipazione  pubblica  e  le  societa' che traggono
finanziamento  dal  bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge
regionale  13 aprile  1995,  n. 60  ed i servizi e i titoli acquisiti
presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica
ovvero  presso  Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni
pubbliche,   sono  equiparati  ai  corrispondenti  titoli  e  servizi
acquisiti  presso  l'ARPA  Piemonte  nella categoria corrispondente e
sono  valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti
i   servizi   prestati  e  i  titoli  acquisiti  presso  gli  enti  e
amministrazioni   di   cui   al  paragrafo  precedente,  nel  profilo
professionale  e/o  posizione  funzionale e/o qualifica e/o categoria
superiore e inferiore a quelli indicati al paragrafo precedente, sono
equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA
Piemonte  nella  categoria  corrispondente  e  sono  valutati  con  i
punteggi  previsti  dal  presente  avviso. Per le equiparazioni si fa
riferimento,  ove necessario, al C.C.N.L. 27 gennaio 2000 in Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.