Art. 11. Valutazione dei servizi e titoli equiparabili I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti e le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni, nella categoria C (ex VI livello o 6ª qualifica funzionale), nonchÕ i servizi e i titoli acquisiti presso le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le societa' che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al paragrafo precedente, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore e inferiore a quelli indicati al paragrafo precedente, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27 gennaio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.