Art. 12.

                    Servizio prestato all'estero

    Il  servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea se riconosciuto, secondo la normativa vigente in
materia,   in   seguito  a  domanda  presentata  dall'interessato  ai
Ministeri  competenti  od  agli organi consolari italiani all'estero,
debitamente  certificato,  e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.