Art. 18.

Disciplina   del  rapporto  di  lavoro,  stato  giuridico  economico,
                    previdenziale e assistenziale

    I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'ARPA Piemonte sono
disciplinati  dalle  disposizioni  Capo I, Titolo II, del Libro V del
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
dell'impresa,  salvi  i  limiti  stabiliti  dal  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, per
il  perseguimento  degli  interessi  generali  cui l'organizzazione e
l'azione  amministrativa  sono  indirizzate.  Ai dipendenti assunti a
seguito  del  concorso  previsto  dal  presente  bando  si applica il
vigente  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale non
dirigente della sanita'.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  a  tempo  pieno e indeterminato. Il
trattamento  economico  spettante e' quello iniziale per il personale
ascritto    alla   categoria   C   per   il   profilo   professionale
dell'assistente tecnico del vigente C.C.N.L. del comparto sanita'.
    I  rapporti  individuali  di  lavoro  e  di impiego sono regolati
contrattualmente  secondo i principi stabiliti dall'art. 2, secondo e
terzo  comma  e  45,  secondo  comma del decreto legislativo 30 marzo
2001,   n. 165,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  e
garantiscono   parita'   di   trattamento   contrattuale  e  comunque
trattamenti  non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.
    Il   dipendente   e'   tenuto   all'osservanza   del   codice  di
comportamento   dei   dipendenti   di  cui  al  decreto  ministeriale
28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001,
n. 84.
    Nelle  materie  soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi  sul  lavoro  e dei contratti collettivi, l'ARPA Piemonte opera
con  i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti  all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Si  applica  all'ARPA  Piemonte la legge 20 maggio 1970, n. 300, come
statuito  dall'art. 51 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni e integrazioni.
    Per  il  trattamento  pensionistico  il personale assunto a tempo
indeterminato  e'  obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P. Per il
trattamento  di  fine  rapporto i nuovi assunti a tempo indeterminato
saranno     obbligatoriamente     iscritti    all'I.N.P.D.A.P.    Per
l'assicurazione    contro    gli    infortuni    il    personale   e'
obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
    Il  personale  dell'ARPA  Piemonte  non puo' esercitare la libera
professione  al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere
esternamente  all'ARPA  Piemonte  stessa  incarichi  professionali di
consulenza,  progettazione  e  direzione lavori su attivita' in campo
ambientale;  altri  incarichi, purchÕ previsti dal vigente C.C.N.L. e
compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal
direttore generale.