Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1) Generali:
      a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei paesi dell'Unione
europea.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere  ai  fini  dell'accesso  ai  posti degli uffici regionali i
seguenti requisiti:
      I.  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      II. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      III. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
      b) idoneita' fisica all'impiego.
    L'accertamento    dell'idoneita'    fisica    all'impiego,    con
l'osservanza  delle  norme  in  materia  di  categorie  protette,  e'
effettuato prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni e' dispensato dalla visita medica, fatti
salvi  gli accertamenti dell'idoneita' fisica alla mansione, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 19 gennaio 1994, n. 626;
      c) godimento dei diritti civili e politici;
      d) non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e  non  essere  decaduto  dall'impiego per avere conseguito la nomina
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non  sanabile  o avere rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o
fatti, false.
    2) Specifici:
      a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
    Per  i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea il titolo
di  studio  conseguito  sara'  considerato  utile purchÕ riconosciuto
dall'ordinamento  della  Repubblica  Italiana  equipollente  a quello
sopra citato;
      b) appartenenza  alla  categoria  dei  soggetti disabili di cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I  requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti,
pena  l'esclusione  dal  concorso,  alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.
    Si  applica  la  legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.