Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1) Generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai fini dell'accesso ai posti degli uffici regionali i seguenti requisiti: I. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; II. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; III. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. b) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette, e' effettuato prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e' dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell'idoneita' fisica alla mansione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 gennaio 1994, n. 626; c) godimento dei diritti civili e politici; d) non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduto dall'impiego per avere conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile o avere rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false. 2) Specifici: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea il titolo di studio conseguito sara' considerato utile purchÕ riconosciuto dall'ordinamento della Repubblica Italiana equipollente a quello sopra citato; b) appartenenza alla categoria dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena l'esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.