Art. 4. Motivi di esclusione Al fine dell'ammissione alle prove concorsuali successive all'eventuale preselezione non vengono prese in considerazione le domande: di coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo; di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; non complete delle dichiarazioni di cui all'art. 3, punti da a) a l); di coloro che non dichiarino nell'istanza di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento dell'ASL di competenza che ha accertato la condizione di disabilita'; di coloro che non dichiarino nell'istanza di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione; prive di firma, essendo la sottoscrizione elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto; non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell'ad. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; spedite o consegnate a mano oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.