Art. 4.

                        Motivi di esclusione

    Al   fine   dell'ammissione  alle  prove  concorsuali  successive
all'eventuale  preselezione  non  vengono  prese in considerazione le
domande:
      di coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
      di  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  oppure  siano  stati  dispensati dall'impiego presso una
pubblica   amministrazione   per  aver  conseguito  l'impiego  stesso
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
      non complete delle dichiarazioni di cui all'art. 3, punti da a)
a l);
      di  coloro che non dichiarino nell'istanza di partecipazione al
concorso  gli estremi del provvedimento dell'ASL di competenza che ha
accertato la condizione di disabilita';
      di  coloro che non dichiarino nell'istanza di partecipazione al
concorso    gli   estremi   del   provvedimento   di   riconoscimento
dell'equipollenza  del proprio titolo di studio conseguito all'estero
al  corrispondente  titolo  di studio italiano in base alla normativa
vigente;  le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;
      prive  di  firma, essendo la sottoscrizione elemento essenziale
per    l'esistenza    giuridica    dell'atto;    non   e'   richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell'ad.
39,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
      spedite o consegnate a mano oltre il termine di trenta giorni a
decorrere   dal   giorno   successivo   alla  data  di  pubblicazione
dell'avviso del presente bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.