Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    Il  Direttore  generale  nomina  la commissione esaminatrice, che
sara'  costituita  secondo  quanto  disposto  dall'art.  9 del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    La  commissione  esaminatrice  al  termine  dei lavori formula la
graduatoria  finale,  con  l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di precedenza e di preferenza a parita' di merito a favore di
particolari  categorie  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   487/1994,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.