Art. 9.

                  Criteri di valutazione dei titoli

    La  determinazione  dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
    La  valutazione dei titoli e' limitata ai soli candidati presenti
alla  prova scritta ed effettuata prima della valutazione della prova
stessa.  Il  risultato  della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
    Al   fine  di  pervenire  alla  verifica  della  professionalita'
richiesta  dal  profilo  professionale a concorso la Commissione deve
effettuare  una valutazione comparata dei curricula e deve, comunque,
prendere in considerazione:
      a) i titoli di carriera;
      b) il curriculum formativo professionale.
Titoli di carriera (max punti 10).
    I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
    Le frazioni d'anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come  mese  intero,  periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni.
    I  periodi  di  servizio  prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente   all'orario   di  lavoro  previsto  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
    In   caso   di  servizi  contemporanei  e'  valutato  quello  piª
favorevole al candidato.
Curriculum formativo e professionale (max punti 20).
    Nel   curriculum  formativo  e  professionale  sono  valutate  le
attivita'  professionali e di studio, formalmente documentate, idonee
ad  evidenziare  il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco  della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire.
    Rientrano  nella valutazione del curriculum i corsi di formazione
e  aggiornamento  professionale  con  riferimento  alla  durata  e al
superamento d'esame finale.
    Non  viene  valutata  la  partecipazione  a convegni, congressi e
seminari,  anche  come  docente  o  relatore;  non  sono valutati gli
incarichi di insegnamento.
    Non sono valutati i titoli richiesti per l'accesso al concorso.
    Non sono valutabili le idoneita' in concorsi.
    Il  punteggio  relativo  al  curriculum formativo e professionale
attribuito  dalla  commissione deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione  deve  essere  riportata  nei  verbali  dei  lavori delle
commissioni.