Art. 10. Borse di studio Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito nella graduatoria prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. L'importo annuale della borsa di studio, e' di euro 18.000,00 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata secondo la normativa vigente. L'importo della borsa sara' aumentato del 50% per i periodi trascorsi all'estero durante i tre anni di corso. Almeno il 50% delle borse ministeriali andranno assegnate a soggetti laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere non partecipanti al progetto. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I benefici (borse di studio regionali per i dottorandi senza borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - verranno attuati in conformita' a quanto verra' deliberato dalla regione Lombardia.