Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
A  parita'  di  merito nella graduatoria prevale la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, e' di euro 18.000,00
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata secondo la normativa vigente.
    L'importo  della  borsa  sara'  aumentato  del  50% per i periodi
trascorsi all'estero durante i tre anni di corso.
    Almeno  il  50%  delle  borse  ministeriali  andranno assegnate a
soggetti  laureati  provenienti  da  altre  sedi universitarie, anche
estere non partecipanti al progetto.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Chi  abbia  fruito  di  una  borsa  di  studio  per  un  corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
    I  benefici  (borse  di  studio  regionali per i dottorandi senza
borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile  2001  -  Uniformita'  di trattamento sul diritto agli studi
universitari,  ai  sensi  dell'art. 4  della  legge  2 dicembre 1991,
n. 390  -  verranno attuati in conformita' a quanto verra' deliberato
dalla regione Lombardia.