Art. 7.

                  Modalita' di iscrizione ai corsi

    I    concorrenti    risultati   vincitori   dovranno   presentare
direttamente   o   far  pervenire,  tramite  servizio  postale,  alla
segreteria  Ufficio dottorati di ricerca, Universita' Vita-Salute San
Raffaele,   via   Olgettina   n. 58   -   20132   Milano  Italy,  tel
+39 02/26434842   fax   +39 02/26433809,   entro   quindici   giorni,
decorrenti  dal  giorno di ricevimento della comunicazione dell'esito
del concorso, la sottoelencata documentazione in carta libera:
      - domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
      - fotocopia di un documento di identita' non scaduto.
    Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
      -  di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro   corso  di  diploma,  di  laurea  o  di  dottorato,  corso  di
perfezionamento, per tutta la durata del corso suindicato;
      - di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e,
in  caso  affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
      -  di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio per un corso di dottorato;
      -  di  non  cumulare  la  borsa  di  studio  con  altra borsa a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo'  chiedere  di  essere  collocato, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno  ed  usufruisce  della  borsa  di  studio ove ne ricorrano le
condizioni.  Il  periodo  di  congedo  straordinario e' utile ai fini
della  progressione  di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
che  non  goda  di  alcuna  borsa  di  studio e posto in aspettativa,
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
    Gli  atti  e  documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati secondo la legislazione vigente.