Articolo 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine delle graduatorie stesse, al corso di aggiornamento e di formazione professionale. Le sedi, le modalita' e la durata del corso saranno stabilite dall'amministrazione. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Il personale ammesso a frequentare il corso e' cancellato dal ruolo di appartenenza ed assume la qualita' di allievo Sergente perdendo il grado posseduto ed e' soggetto alle norme previste dal regolamento delle Scuole Sottufficiali della Marina Militare. Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'Ente indicato nella comunicazione di convocazione nel termine fissato dalla Direzione Generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria/specialita/abilitazione posseduta. La mancata presentazione dovra' essere immediatamente formalizzata alla Direzione Generale, via fax al n. 0650232766, con apposita dichiarazione dell'interessato. La Direzione Generale potra' comunque autorizzare, per gravi e motivati impedimenti, preventivamente comunicati dal Comando dell'Ente o dal Reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso. Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale, ai candidati sara' attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Qualora l'allievo Sergente dovesse perdere detta qualita' o non dovesse superare gli esami intermedi ovvero l'esame finale non sara' immesso nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente e verra' reintegrato nel grado precedentemente rivestito ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge ed il tempo trascorso presso le scuole sara' computato nell'anzianita' di grado.