Articolo 10.


          Corso di aggiornamento e formazione professionale

    I  concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui  al  precedente  articolo 9 saranno ammessi, nel limite dei posti
messi  a  concorso  e  secondo  l'ordine delle graduatorie stesse, al
corso  di  aggiornamento  e  di formazione professionale. Le sedi, le
modalita'    e    la    durata    del    corso    saranno   stabilite
dall'amministrazione.
    Gli  interessati  dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale.
    Il  personale  ammesso  a  frequentare il corso e' cancellato dal
ruolo  di  appartenenza  ed  assume  la  qualita' di allievo Sergente
perdendo  il  grado  posseduto ed e' soggetto alle norme previste dal
regolamento delle Scuole Sottufficiali della Marina Militare.
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'Ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla Direzione
Generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono
nella     graduatoria     di     merito     relativa    a    ciascuna
categoria/specialita/abilitazione posseduta. La mancata presentazione
dovra'  essere  immediatamente  formalizzata alla Direzione Generale,
via    fax    al    n. 0650232766,    con    apposita   dichiarazione
dell'interessato.
    La  Direzione  Generale  potra' comunque autorizzare, per gravi e
motivati   impedimenti,   preventivamente   comunicati   dal  Comando
dell'Ente o dal Reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la
presentazione  fino  al  quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
    Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale,
ai candidati sara' attribuito un punteggio espresso in trentesimi.
    Qualora  l'allievo  Sergente dovesse perdere detta qualita' o non
dovesse  superare gli esami intermedi ovvero l'esame finale non sara'
immesso  nel  ruolo  dei  Sergenti  in  servizio  permanente e verra'
reintegrato  nel  grado  precedentemente  rivestito ferme restando le
dotazioni  organiche  stabilite  dalla  legge  ed  il tempo trascorso
presso le scuole sara' computato nell'anzianita' di grado.