Art. 5. Ammissioni ed esclusioni I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso di coloro che non siano in possesso dei requisiti particolari e generali prescritti puo' essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato dal dirigente della Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane. Di tale esclusione verra' data comunicazione all'interessato.