Art. 5.

                      Ammissioni ed esclusioni

    I  candidati  sono  ammessi  a  sostenere le prove con riserva di
accertamento  dei  requisiti  richiesti per l'ammissione al concorso.
L'esclusione  dal  concorso  di  coloro che non siano in possesso dei
requisiti  particolari  e  generali  prescritti  puo' essere disposta
dall'Amministrazione  in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dal  dirigente  della  Direzione centrale sviluppo e gestione risorse
umane. Di tale esclusione verra' data comunicazione all'interessato.