Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori

    La   costituzione   del   rapporto   di   lavoro  e'  subordinata
all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente
e avverra' mediante la sottoscrizione di contratto individuale, sulla
base  delle disposizioni regolamentari e di contrattazione collettiva
vigente  all'atto dell'assunzione, ivi comprese quelle riguardanti il
trattamento   economico,   l'attivita'   formativa,   prevista  dalla
normativa   vigente   ed   il   periodo   di  prova.  Dalla  data  di
sottoscrizione  del  contratto, decorreranno gli effetti giuridici ed
economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
    Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo,  per  la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e
per   la   conseguente  assunzione  in  servizio,  sara'  considerato
rinunciatario  e dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Nel caso di
rinuncia   o  di  decadenza  dalla  nomina  di  candidati  vincitori,
l'Amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati
secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
    I  vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un
periodo  di  prova della durata di sei mesi cosi' come previsto dalle
disposizioni vigenti.
    La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori sara'
disposta  con  riserva di accertamento del possesso dei requisiti per
l'ammissione  all'impiego  prescritti dall'art. 2 del presente bando.
Sara'  annullata  la  nomina conferita ai candidati nei cui confronti
venga  successivamente  accertata la mancanza di taluno dei requisiti
di cui sopra.
    Anteriormente  al conferimento del primo incarico dirigenziale, i
vincitori  del  concorso sono tenuti a frequentare cicli di attivita'
formative  che  comprendono  un  periodo di attivita' didattica ed un
periodo  di  applicazione  pratica  in  conformita' a quanto previsto
dalla normativa vigente.