Art. 11. Assunzione dei vincitori La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente e avverra' mediante la sottoscrizione di contratto individuale, sulla base delle disposizioni regolamentari e di contrattazione collettiva vigente all'atto dell'assunzione, ivi comprese quelle riguardanti il trattamento economico, l'attivita' formativa, prevista dalla normativa vigente ed il periodo di prova. Dalla data di sottoscrizione del contratto, decorreranno gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sara' considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'Amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi cosi' come previsto dalle disposizioni vigenti. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2 del presente bando. Sara' annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei requisiti di cui sopra. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare cicli di attivita' formative che comprendono un periodo di attivita' didattica ed un periodo di applicazione pratica in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.