Art. 9.

  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
    In  caso  di  parita'  di  punteggio si applicano le disposizioni
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli  preferenziali,  due  o  piu' candidati si classifichino nella
stessa  posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta',
ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    La  Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane formera'
la  graduatoria  concorsuale  con  l'applicazione delle vigenti norme
legislative  in  materia  di  preferenza  e  precedenza nella nomina.
Riconosciuta   la   regolarita'  del  procedimento  concorsuale,  con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, saranno
approvate  le  graduatorie  generali di merito e quella dei vincitori
del concorso.
    Le  graduatorie  saranno  pubblicate nel Bollettino ufficiale del
personale  dell'INPS,  nonche'  nel sito internet dell'Istituto, www.
inps.it
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale  «Concorsi  ed  esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
    La   graduatoria   finale  rimane  efficace  per  un  termine  di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  approvazione  della  graduatoria
stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
    I  posti  messi  a  concorso  che  si  renderanno  disponibili, a
qualsiasi  titolo,  potranno  essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.