Art. 11. Nomina e assunzione in servizio 1. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti all'art. 2 del presente bando. 2. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente. 3. Sara' annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei suddetti requisiti. 4. I candidati nominati in prova che non si presentino per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nel termine stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina. 5. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'Amministrazione potra' procedere a corrispondenti nomine di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. 6. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.