Art. 11.

                   Nomina e assunzione in servizio

    1.  La  nomina  in prova e l'immissione in servizio dei vincitori
sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
per  l'ammissione  all'impiego  prescritti  all'art. 2  del  presente
bando.
    2.   La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  e'  subordinata
all'autorizzazione   all'assunzione   prevista   dalla   legislazione
vigente.
    3.  Sara'  annullata  la  nomina  conferita  ai candidati nei cui
confronti  venga  successivamente accertata la mancanza di taluno dei
suddetti requisiti.
    4.  I  candidati  nominati  in prova che non si presentino per la
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro  nel  termine
stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.
    5.  Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati
vincitori, l'Amministrazione potra' procedere a corrispondenti nomine
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
    6.  I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio
nei   casi   previsti  dalla  legge,  sono  soggetti  all'obbligo  di
permanenza  nella  sede  di  prima  destinazione  per  un periodo non
inferiore  a  cinque  anni  di cui all'art. 1, comma 230, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. In ogni caso non puo' essere attivato alcun
comando  o  distacco  nel  caso  in cui la sede di prima destinazione
abbia   posti   vacanti  nella  dotazione  organica  della  qualifica
posseduta,  salvo  che il dirigente della sede di appartenenza non lo
consenta espressamente.