Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  pubblico per esami di cui al
precedente art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri  dell'Unione  europea. I cittadini di Stati membri dell'Unione
europea  debbono  possedere  tutti i requisiti richiesti ai cittadini
della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza  o  di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della
lingua italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) laurea  specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM) tra
quelle  appartenenti  alle  seguenti  classi  di  cui  al decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre  2000:  20/S;  23/S;  25/S; 26/S; 27/S; 28/S; 29/S; 30/S;
31/S;  32/S;  33/S;  34/S;  35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S; 64/S; 84/S;
91/S;  92/S;  ovvero  diploma  di  laurea (DL) di cui all'ordinamento
preesistente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, equiparato, ai
sensi  del  decreto  interministeriale  5 maggio  2004, alle predette
lauree  specialistiche  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici;  ovvero  titolo di studi di primo livello denominato laurea
(L)  tra  quelli  appartenenti alle seguenti classi di cui al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 4 agosto 2000: 4; 8; 9; 10; 25; 26; 32.
    Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero,
e'  richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente  a  quelli  sopra indicati secondo la vigente normativa.
Gli   estremi  del  provvedimento  di  equipollenza  dovranno  essere
dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso;
      d) idoneita'   fisica  all'impiego  al  quale  il  concorso  fa
riferimento.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita
medica  di  controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente.
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
    2.   Non   possono   essere  ammessi  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  attivo politico e coloro che siano stati destituiti,
dispensati    o   licenziati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  o siano
cessati  con  provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito
di  procedimento  disciplinare  o  di  condanna  penale o siano stati
dichiarati  decaduti  da altro pubblico impiego per averlo conseguito
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile  o  abbiano  subito  una condanna penale, che in base alla
normativa  vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.
    3.   I  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  debbono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, al quale i
candidati   vengono   ammessi  con  riserva.  L'Amministrazione  puo'
disporre  in  ogni  momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
per   difetto  dei  requisiti  prescritti,  nonche'  per  la  mancata
sottoscrizione  autografa  delle  domande e la mancata osservanza dei
termini perentori prescritti dal presente bando.