Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso pubblico per esami di cui al precedente art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 20/S; 23/S; 25/S; 26/S; 27/S; 28/S; 29/S; 30/S; 31/S; 32/S; 33/S; 34/S; 35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S; 64/S; 84/S; 91/S; 92/S; ovvero diploma di laurea (DL) di cui all'ordinamento preesistente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, equiparato, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, alle predette lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; ovvero titolo di studi di primo livello denominato laurea (L) tra quelli appartenenti alle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000: 4; 8; 9; 10; 25; 26; 32. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso; d) idoneita' fisica all'impiego al quale il concorso fa riferimento. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 3. I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, al quale i candidati vengono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata sottoscrizione autografa delle domande e la mancata osservanza dei termini perentori prescritti dal presente bando.